Lanterne volanti rinvenute stamattina al Parco Archeologico di Centocelle: una
aggrovigliata ai rami di un albero, altre due a terra tra i cespugli e
nell'erba.
Si nota, su tutte e tre, un principio di combustione sulla
carta, che fortunatamente non è evoluto oltre.
Inoltre sono realizzati con materiali non biodegradabili (come il telaietto in fil di ferro che sostiene la carta) che vengono dispersi e rilasciati nell'ambiente, e mettono a rischio anche la vita di animali selvatici e domestici.
Nella speranza che venga
opportunamente valutata l'opportunità di continuare a commercializzare oggetti
potenzialmente pericolosi (in alcuni paesi della UE la loro vendita è vietata), l'auspicio è che tra le persone prevalga il
senso di responsabilità, perché liberare in volo oggetti con fiamme
libere accese può provocare incendi o comunque danni alle proprietà
altrui o agli ambienti naturali.
· l’attività di lancio delle lanterne volanti è stata oggetto proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l’ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni;
· si ritiene, pertanto che la normativa vigente disciplini l’utilizzo dei
prodotti delle lanterne cinesi, che deve essere annoverato quale “accensione pericolosa” tra le disposizioni previste dall’art. 57 del TULPS;
· pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti, sono soggette
alla licenza del citato art. 57 TULPS per il rilascio della quale il
richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla
competente Autorità Aeroportuale (E.N.A.C.);
· infine,
anche l’utilizzo di tali prodotti in occasione di “feste private”
configura la fattispecie di “accensione pericolosa” e tale condotta
potrà integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 703 del c.p.
L’art. 57 del TULPS recita:
"Senza
licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono
spararsi armi da fuoco, né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni
o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o
lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi".
L’art. 703 del codice penale recita:
"Chiunque,
senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue
adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da
fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza
aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni
pericolose, è punito con l'ammenda fino a centotre euro.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese".
Non si possono quindi lanciare lanterne volanti, sia durante eventi e manifestazioni pubbliche che nel corso di feste private, senza
un'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, previo inoltro di relativa istanza anche alla competente autorità portuale (E.N.A.C.).
Senza questa autorizzazione chi lancia le lanterne volanti viola l'articolo 703 del
codice penale (reato contravvenzionale), e vale il principio della responsabilità personale.
In caso di
incendio provocato da lanterne cinesi, qualora si risalga agli
autori del lancio, si possono contestare loro i seguenti articoli del codice
penale, a seconda dei casi:
- incendio doloso (art. 423 c.p.)
- incendio boschivo (art. 423 bis c.p.)
- incendio colposo (art. 449 c.p.)
Art. 423 (Incendio):
"Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La
disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa
propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica".
Art. 423 bis (Incendio boschivo):
"Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su
vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito
con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le
pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le
pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà,
se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
all’ambiente".
Art. 449 (Delitti colposi di danno):
"Chiunque,
al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo
423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto
dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di
disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita
a trasporto di persone o caduta di un aeromobile adibito a trasporto di
persone".