mercoledì 2 gennaio 2019

Lanterne volanti e rischio incendi

Lanterne volanti rinvenute stamattina al Parco Archeologico di Centocelle: una aggrovigliata ai rami di un albero, altre due a terra tra i cespugli e nell'erba. 
Si nota, su tutte e tre, un principio di combustione sulla carta, che fortunatamente non è evoluto oltre. 
È noto che questi oggetti provocano spesso danni notevoli, tra cui incendi di bosco o di strutture varie sulle quali vanno a posarsi.
Inoltre sono realizzati con materiali non biodegradabili (come il telaietto in fil di ferro che sostiene la carta) che vengono dispersi e rilasciati nell'ambiente, e mettono a rischio anche la vita di animali selvatici e domestici
Nel 2017 il Ministero della Salute ha disposto il divieto di vendita e il ritiro dal mercato, per la presenza di fibre di amianto, di alcune lanterne volanti realizzate in Cina e distribuite in Italia da una ditta che aveva sede a Roma.
Nella speranza che venga opportunamente valutata l'opportunità di continuare a commercializzare oggetti potenzialmente pericolosi (in alcuni paesi della UE la loro vendita è vietata), l'auspicio è che tra le persone prevalga il senso di responsabilità, perché liberare in volo oggetti con fiamme libere accese può provocare incendi o comunque danni alle proprietà altrui o agli ambienti naturali.

Riguardo alla normativa e alle restrizioni attualmente vigenti sull'uso di questi oggetti, il Ministero dell’Interno con parere nr. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS (39) del 06/12/12 in merito al lancio delle lanterne volanti ha stabilito che:
 · l’attività di lancio delle lanterne volanti è stata oggetto proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l’ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni;
· si ritiene, pertanto che la normativa vigente disciplini l’utilizzo dei prodotti delle lanterne cinesi, che deve essere annoverato quale “accensione pericolosa” tra le disposizioni previste dall’art. 57 del TULPS;
· pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti, sono soggette alla licenza del citato art. 57 TULPS per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale (E.N.A.C.);
· infine, anche l’utilizzo di tali prodotti in occasione di “feste private” configura la fattispecie di “accensione pericolosa” e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 703 del c.p.

L’art. 57 del TULPS recita: 
"Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco, né  lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi".

L’art. 703 del codice penale recita:
"Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a centotre euro.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese".

Non si possono quindi lanciare lanterne volanti, sia durante eventi e manifestazioni pubbliche che nel corso di feste private, senza un'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, previo inoltro di relativa istanza anche alla competente autorità portuale (E.N.A.C.). Senza questa autorizzazione chi lancia le lanterne volanti viola l'articolo 703 del codice penale (reato contravvenzionale), e vale il principio della responsabilità personale.

In caso di incendio provocato da lanterne cinesi, qualora si risalga agli autori del lancio, si possono contestare loro i seguenti articoli del codice penale, a seconda dei casi:

- incendio doloso (art. 423 c.p.)
- incendio boschivo (art. 423 bis c.p.)
- incendio colposo (art. 449 c.p.)

Art. 423 (Incendio):
"Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica".

Art. 423 bis (Incendio boschivo):
"Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente".

Art. 449 (Delitti colposi di danno):
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone".


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